In linea con il decreto “rilancio” del bonus mobilità, è uscito sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2020 ilDecreto del 12 agosto 2020riguardo i fondi destinati alle piste ciclabili.
Il decreto prevede lo stanziamento di risorse per una serie di interventi infrastrutturali “per la progettazione e la realizzazione di ciclopiste turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina”.
Un’ ulteriore spinta alla mobilità green
Le motivazioni sono chiare e in linea con quelle del decreto “rilancio” che prevede lo stanziamento di fondi per il bonus mobilità:
Innanzitutto “la valenza strategica della promozione dello sviluppo della mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile”;
La necessità di promuovere, inoltre, in area urbana e metropolitana, la mobilità ciclistica come mezzo di trasporto congruente con le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Uno “strumento idoneo, dunque, a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e a ridurre l’impiego dei mezzi privati”;
Un decreto per pedalare in sicurezza
Si è tenuto conto, finalmente, della “necessità di assicurare alla mobilità ciclistica adeguati livelli di sicurezza” mediante l’ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree urbane e metropolitane.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto fornire, così, una risposta alle esigenze di mobilità in modo tale da garantire sia una limitazione all’utilizzo delle auto, sia un contenimento delle difficoltà dei trasporti pubblici ad accogliere elevati numeri di passeggeri. Tutto questo in un’ottica di mitigazione dei rischi legati a un sovraffollamento dei mezzi pubblici e per un maggiore controllo del rischio epidemiologico.
Le cifre stanziate
Il decreto reca l’assegnazione di 137.244.458 euro totali da spartire nel biennio 2020/21: Nel primo anno è stato previsto di stanziare 51.444.458 euro, mentre per il 2021 saranno messi a disposizione dei comuni e delle città che ne faranno richiesta 85.800.000 euro.
Chi sono i destinatari
Le risorse sono destinate alle città metropolitane, ai comuni capoluogo di città metropolitane, ai comuni capoluogo di regione o di provincia e ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
Un secondo criterio di idoneità per ottenere i fondi stanziati dal Ministero riguarda quei comuni che hanno già adottato i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della Mobilità Ciclistica denominati «biciplan». Tali piani prevedono infatti una serie di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili.
Si è tenuto conto anche delle città con atenei universitari. Si parla infatti di investire nell’immediata realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra le università e le principali stazioni ferroviarie.
Tutto questo al fine di far fronte all’incremento della mobilità ciclistica a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Criteri di ripartizione dei fondi
a) 30% a favore delle città metropolitane;
b) 40% a favore dei comuni capoluogo delle città metropolitane;
c) 27% a favore dei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
d) 3% a favore dei comuni capoluogo di regione o di provincia con popolazione residente inferiore a 50.000 abitanti.
Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno. Si assicura, perciò, che il 34% delle risorse verrà destinato al “finanziamento della progettazione e della realizzazione di interventi localizzati all’interno dei territori di città metropolitane o comuni presenti nelle regioni del Sud Italia”.
Tempistica ed attuazione degli interventi
Gli enti locali beneficiari delle risorse devono provvedere alla realizzazione degli interventi entro 22 mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e comunque, non oltre i ventiquattro mesi dalla pubblicazione del decreto, gli enti beneficiari dei finanziamenti devono provvedere a inviare alla Direzione generale per i Sistemi di Trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rendicontazione relativa all’intervento finanziato.
Il mancato adempimento da parte dell’ente locale degli obblighi di rendicontazione, determina la revoca del finanziamento.
Le disponibilità derivanti dalla realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, sono destinate al finanziamento di ulteriori interventi con le stesse finalità volute dal decreto.
La voglia di attività fisica dopo più di due mesi di costrizione a casa, unita ai vantaggi economici legati agli incentivi del Governo per la fase 2, incoraggiano timidamente a sperare per un recupero delle vendite legate alla mobilità sostenibile. Le notizie che giungono più o meno uniformemente da tutte le regioni parlano di una grande affluenza nei negozi che sta portando ad un rapido esaurimento delle scorte in magazzino, mentre gli impianti dei costruttori stanno tornando a pieno regime per cercare di recuperare il tempo perso a causa del lockdown.
In un’intervista appena pubblicata, Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori) condivide le prime sensazioni ricevute dalla rete nazionale dei commercianti che hanno riaperto da pochi giorni le proprie attività. L’incentivo medio erogato corrisponde a 300 euro, significando questo un aumento dello scontrino medio di acquisto da 390 a 500 euro. Gli italiani quindi sembrano spinti ad approfittare dell’occasione incentivo puntando a biciclette più costose ma allo stesso tempo andando a risparmiare quasi il 50% su quello che era il budget medio stanziato prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria.
Seppur il dirigente Ancma stimi in 400 mila le vendite generate dal provvedimento ipotizzando però che tutte le risorse vengano impiegate nell’acquisto di soluzioni a due ruote (mentre in realtà i 120 milioni di euro andranno pure a sostenere soluzioni di mobilità in sharing), volendo ottimisticamente destinare le risorse all’80% per biciclette, ebikes, monopattini, hoverboard, segway (quindi 96 milioni di euro), gli incentivi si tradurranno in 320 mila mezzi in circolazione.
Altro segnale incoraggiante è stato il boom di richieste di riparazioni per biciclette che ora gli italiani iniziano a percepire come soluzione per gli spostamenti sicuri e rapidi nella fase 2.
Tra qualche settimana potrebbe quindi iniziare a farsi sentire un problema di approvvigionamento nella rete commerciale, mentre alcuni produttori intendono ingranare una marcia ancora più decisa sfruttando il volano degli incentivi statali: il CEO di Bianchi ha infatti annunciato di voler aggiungere altri 500 euro di sconto per tutti i clienti che acquisteranno una ebike.
Oltre agli incentivi appena varati nel DL Rilancio, la Regione Emilia-Romagna pone sul piatto 3,3 milioni di euro aggiuntivi a sostegno dei progetti per la mobilità sostenibile andando ad allargare la platea dei beneficiari a tutti i 30 Comuni firmatari del Piano aria integrato regionale (Pair), i cui abitanti potranno così richiedere il rimborso del 60% sull’acquisto di biciclette, segway, monopattini elettrici,…
Una prima linea di azione prevede il finanziamento di interventi strutturali con lo sblocco di cantieri, accelerazione di progetti programmati e corsie temporanee di connessione oltre che opere per moderare la velocità e per facilitare la circolazione delle due ruote e rastrelliere per l’ancoraggio sicuro delle biciclette. La rete ciclabile metropolitana bolognese, battezzata Bicipolitana, sarà composta da quasi 500 km di cui 145 già esistenti e 125 che verranno ultimati entro il 2020: tale progetto andrà ad integrarsi perfettamente nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Tutti i suoi dettagli possono essere consultati scaricando la presentazione in allegato.
Una seconda linea di finanziamento andrà a premiare i dipendenti di aziende che sceglieranno le due ruote per spostarsi, con un incentivo chilometrico pari a 0,20 euro/km fino ad un massimo di 50 euro/mese (Progetto Bike to Work).
Infine la terza linea di agevolazioni sarà destinata ai pendolari in possesso di abbonamento ferroviario che potranno ricevere un contributo del 50% (fino a 300 euro) una tantum per l’acquisto di biciclette pieghevoli. Queste inoltre non saranno soggette al pagamento dell’abituale biglietto per il trasporto bici a bordo. Tale bonus è stato pensato espressamente per i cittadini residenti nei comuni dell’Emilia-Romagna che non possono beneficiare degli altri contributi statali o regionali, siano essi indifferentemente lavoratori o studenti.
I contributi regionali ad ogni modo non potranno essere cumulati con quelli statali ma potranno essere sfruttati per l’acquisto di un secondo mezzo.
Il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Chi viene rimborsato?
Ci saranno due fasi: in una sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.
Come funziona?
Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.
Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.
Possono usufruirne solo i cittadini in comuni sopra i 50.000 abitanti?
No! Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).
Cosa si intende per Comuni delle Città metropolitane?
Le Città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L’elenco dei Comuni appartenenti alle suddette Città metropolitane sono consultabili sui relativi siti istituzionali. Per la popolazione dei Comuni si fa riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019.
Cosa posso acquistare?
Per l’anno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta e per un unico acquisto di:
–biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; -handbike nuove o usate; -veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway); -servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Posso acquistare accessori?
Non è ammissibile l’acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).
Posso acquistare bici o veicoli usati?
Sì, possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate.
Posso acquistare la bici in qualsiasi negozio?
Per la fase 1 puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura.
Nella fase 2, sulla piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it) sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.
Posso comprare la bici o il veicolo della mobilità personale su un sito online di un’azienda straniera?
Sì, è comunque necessario ottenere una fattura, anche in lingua inglese, che abbia però tutte le voci di una fattura italiana.
Per ottenere il contributo nella fase 1 serve la fattura o lo scontrino?
Nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) per ottenere il contributo è necessario conservare la fattura (non lo scontrino) e allegarla all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.
E’ possibile acquistare on line?
SI. In particolare:
nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è possibile acquistare on line purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all’istanza di rimborso;
nella Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è possibile acquistare on line solo presso i rivenditori accreditati sull’applicazione web.
Periodo di validità del buono
I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.
Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile 1. All’articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: “Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un “buono mobilità”, cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.”. b) all’ultimo periodo del comma 1, le parole “presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto periodo”; c) al comma 2, al primo periodo, le parole “corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale” sono sostituite dalle seguenti: “corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili”, e al terzo periodo le parole: “e n. 2015/2043” sono sostituite dalle seguenti: “o n. 2015/2043”; 2. Il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui 271 capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 3. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1: 1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: “7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »; 2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »; b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.». 4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dopo le incertezze degli ultimi giorni, diventano ufficiali i tanto attesi incentivi a sostegno del mondo delle due ruote.
Il Governo ha pubblicato lo schema del Decreto Legge Rilancio in cui viene innalzata la dotazione per l’intervento da 70 a 120 milioni di euro e di cui pubblichiamo il seguente stralcio.
Art.205 Misure per incentivare la mobilità sostenibile […] “euro 120 milioni per l’anno 2020”; “[…] ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica […] ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” […] può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.”
Pur in assenza dei decreti attuativi per scoprire i dettagli sulle modalità di erogazione (molto probabilmente un rimborso post acquisto caricando la fattura su un portale online ed avendo utilizzato forme di pagamento tracciabili), è importante notare la scelta di concedere il bonus retroattivamente, promuovendo quindi già da subito l’acquisto della soluzione prescelta.
Come analizzato nel precedente articolo, con un prezzo medio di acquisto di 390 euro, ed ipotizzando una preferenza del 60% verso la soluzione bicicletta (72 milioni di euro), si possono prudenzialmente stimare tra le circa 310 mila vendite mantenendo il prezzo medio pre-incentivi e le circa 144 mila vendite mantenendo fisso il budget di 390 euro (che corrisponderebbe all’acquisto di una bicicletta da circa 900 euro): numeri questi di certo interessanti per far ripartire il settore.